Carta canta: la sentenza
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Il Pretore di Venezia
... letti gli articoli 530 e seguenti C.p.p., 59 e 48 C.p., 51 C.p.
Dichiara
Sgarbi Vittorio responsabile del reato di truffa aggravata continuata per il periodo 25 – 10 – 89 / 12 - 1 – 90 e per il periodo 13 – 1 – 90 / 4 – 3 – 90, e dichiara lo Sgarbi Vittorio responsabile del reato di falso ex art. 481 C.p., così più esattamente qualificata l’originaria imputazione, per il periodo successivo al 25 – 10 – 89 e anche oggetto di elaborato peritale, e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate.
Condanna
lo stesso alla pena di mesi 6 (sei) di reclusione e Lit. 500.000 (cinquecentomila) di multa oltre a giorni 10 (dieci) di reclusione e Lit. 200.000 (duecentomila) di multa per la continuazione, e oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa e non menzione.
Dispone
la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ai fini dell’eventuale esercizio dell’azione penale potendosi ravvisare condotte penalmente rilevanti a carico del Direttore generale del Ministero dei Beni culturali e ambientali e di altri funzionari eventualmente responsabili.
Venezia, 30 giugno 1994
Il Pretore
Antonio Abrami
in nome del popolo italiano
Il Pretore di Venezia
... letti gli articoli 530 e seguenti C.p.p., 59 e 48 C.p., 51 C.p.
Dichiara
Sgarbi Vittorio responsabile del reato di truffa aggravata continuata per il periodo 25 – 10 – 89 / 12 - 1 – 90 e per il periodo 13 – 1 – 90 / 4 – 3 – 90, e dichiara lo Sgarbi Vittorio responsabile del reato di falso ex art. 481 C.p., così più esattamente qualificata l’originaria imputazione, per il periodo successivo al 25 – 10 – 89 e anche oggetto di elaborato peritale, e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate.
Condanna
lo stesso alla pena di mesi 6 (sei) di reclusione e Lit. 500.000 (cinquecentomila) di multa oltre a giorni 10 (dieci) di reclusione e Lit. 200.000 (duecentomila) di multa per la continuazione, e oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa e non menzione.
Dispone
la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ai fini dell’eventuale esercizio dell’azione penale potendosi ravvisare condotte penalmente rilevanti a carico del Direttore generale del Ministero dei Beni culturali e ambientali e di altri funzionari eventualmente responsabili.
Venezia, 30 giugno 1994
Il Pretore
Antonio Abrami

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